DIA (denuncia di inizio attività)
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Servizio attivo
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 22, stabilisce che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi che non costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
A chi è rivolto
La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario dell’immobile o dall’avente titolo.
Descrizione
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 22, stabilisce che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi che non costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi e gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Come fare
Almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, presenta allo sportello unico dell’edilizia la prescritta denuncia.
Cosa serve
La denuncia di inizio attività deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori.
- Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato e da eventuali elaborati progettuali correlati che dichiari la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e il rispetto delle norme di sicurezza.
- Indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori.
Cosa si ottiene
La Denuncia di Inizio di Attività permette la richiesta di altre certificazione e/o contributi.
Tempi e scadenze
La Denuncia di Inizio di Attività ha la validità di 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo Sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.