Accesso ai documenti amministrativi

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L'accesso documentale fa riferimento ad un accesso di chi ha un interesse specifico o legittimo a richiedere uno o più documenti già individuati o individuabili.


A chi è rivolto

Cittadini residenti nel Comune di Orio Litta.

Descrizione

L'art. 22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (cd. accesso documentale) è il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi è disciplinato a livello provinciale dall’art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, 23. Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica di atti formali, creati dalla Provincia o dalla stessa utilizzati per svolgere l’attività amministrativa.

Il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi è rappresentato dal decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg dove all'art. 4 comma 2 il controinteressato può presentare opposizione entro dieci giorni dalla comunicazione.

E' previsto un diritto di accesso differenziato per gli ATTI DI GARA. Esso è previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che detta appunto una disciplina speciale differenziata rispetto alla Legge n. 241/1990.

a) il comma 2, lett. da a) a d) ed il comma 3 riguardano il differimento dell’accesso per distinte tipologie di atti, con indicazione del termine del differimento stesso;

b) i commi 5 e 6, con disposizione corretta con errata corrige del 15 luglio 2016 e poi dal D.Lgs. “correttivo” n. 56/2017, si occupano poi delle ipotesi di esclusione dall’accesso.

Come fare

La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, titolari di un interesse:

  • diretto: ossia personale, che deve cioè appartenere alla sfera del richiedente e non ad altri soggetti
  • concreto: è necessario un collegamento tra il richiedente ed un bene della vita coinvolto dall'atto o dal documento
  • attuale: in riferimento alla richiesta di accesso ai documenti
  • corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

La domanda, ai sensi dell’art 32 della legge provinciale n. 23 del 1992 e dell’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 2007, deve essere motivata in relazione alla sussistenza di un collegamento diretto tra la situazione giuridica da tutelare e il documento al quale è richiesto l’accesso. La motivazione della richiesta di accesso non è necessaria se a presentare al domanda è il destinatario del provvedimento finale o un soggetto che per legge deve intervenire nel procedimento.
Con la stessa domanda possono essere richiesti anche più documenti.

Cosa serve

La domanda di accesso deve contenere i seguenti elementi:

  • nome, cognome ed indirizzo;
  • l’indicazione dei documenti cui si vuole accedere e di tutti gli altri elementi necessari per l'identificazione degli stessi;
  • la motivazione, se necessaria;
  • il modo in cui si intende esercitare l’accesso (visione, trascrizione manuale, estrazione di copia, esperimento congiunto di tali operazioni);
  • la richiesta in ordine all’eventuale rilascio di copia conforme all’originale;
  • la data e la firma de richiedente.

Cosa si ottiene

Possibili esiti:

Accoglimento
L'accoglimento viene comunicato al richiedente con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione e deve indicare:

  • l’ufficio presso cui è possibile accedere ai documenti
  • l’orario di apertura al pubblico
  • il termine di quaranta giorni entro il quale esercitare il diritto di accesso

Accoglimento parziale (o limitazione dell’accesso)
La Provincia, con provvedimento motivato, concede l’accesso limitatamente ad una o più parti del documento oggetto della domanda e non allo stesso nella sua interezza.

Differimento
La Provincia, con provvedimento motivato, nega l’accesso per un periodo di tempo determinato - indicato nella risposta alla domanda – nel caso di documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Il provvedimento indica la data a partire dalla quale può essere effettuato l’accesso ai documenti richiesti nonché i rimedi utilizzabili contro il differimento.

Rifiuto
La Provincia, con provvedimento motivato, rifiuta l’accesso secondo quanto indicato nell’art. 32 bis, comma 1, della legge provinciale n. 23 del 1992. Il provvedimento indica anche i rimedi utilizzabili contro il rifiuto.

Rimedi
Contro i provvedimenti di rifiuto (espresso o tacito), ma anche di differimento dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, oppure ricorso gerarchico amministrativo alla Giunta provinciale. In alternativa a quest’ultimo, potrà essere anche presentata richiesta di riesame al difensore civico, entro trenta giorni dal provvedimento di diniego o di differimento.

Tempi e scadenze

L'esito verrà comunicato in 30 giorni lavorativi.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Tecnico

Indirizzo: Piazza Aldo Moro 2, 26863 – Orio Litta (LO)
Telefono: 0377 944425
Email: tecnico@comune.oriolitta.lo.it
Orari: Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10:00 alle 14:00
Argomenti:

Pagina aggiornata il 10/12/2024

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