L'art. 22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (cd. accesso documentale) è il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi è disciplinato a livello provinciale dall’art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, 23. Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica di atti formali, creati dalla Provincia o dalla stessa utilizzati per svolgere l’attività amministrativa.
Il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi è rappresentato dal decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg dove all'art. 4 comma 2 il controinteressato può presentare opposizione entro dieci giorni dalla comunicazione.
E' previsto un diritto di accesso differenziato per gli ATTI DI GARA. Esso è previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che detta appunto una disciplina speciale differenziata rispetto alla Legge n. 241/1990.
a) il comma 2, lett. da a) a d) ed il comma 3 riguardano il differimento dell’accesso per distinte tipologie di atti, con indicazione del termine del differimento stesso;
b) i commi 5 e 6, con disposizione corretta con errata corrige del 15 luglio 2016 e poi dal D.Lgs. “correttivo” n. 56/2017, si occupano poi delle ipotesi di esclusione dall’accesso.