Descrizione
IL SINDACO
Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n0470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" che all'art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000" il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;
Visto il D.Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;
Richiamata la nota di Regione Lombardia, pervenuta agli atti dell'Ente al prot. 1910 del 29/04/2024, con la quale si trasmette l'elenco delle acque superficiali non adibite alla balneazione;
Rilevato che il fiume Lambro non compare in tale elenco e pertanto, anche per il 2024, devono essere rinnovati i provvedimenti di divieto permanente alla balneazione nello stesso;
Ritenuto pertanto opportuno che vengano disposti i prowedimenti di divieto di balneazione permanente per il fiume Lambro e che in prossimità degli accessi e lungo le sponde vengano apposti i cartelli di divieto di balneazione;
Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;
Visto art. 50, comma 5 del D.Lgs. n0267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.Lgs. n0112 del 31 marzo 1998;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, il divieto di balneazione nel fiume Lambro nel tratto che scorre nel territorio del Comune di Orio Litta a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e sino a specifica revoca.
AVVERTE
La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza. È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di Legge.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza:
- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito web istituzionale;
- in prossimità degli accessi e alle sponde del fiume mediante il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi.
DISPONE INOLTRE
La trasmissione della presente ordinanza:
- alla Polizia Locale;
- all'Agenzia di Tutela della Salute della città Metropolitana di Milano - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria — IJOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest, Via Spagliardi, 19 — 20015 Parabiago (Ml) - PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale http://www.salute.gov.it/AcquelnserimentoOrdinanze
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
IL SINDACO
Ciusani Alessandro