Descrizione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Considerato che nel periodo dal 23 Agosto 2024 alle ore 00:30 al 27 Agosto 2024 è in programma una manifestazione presso Piazza Dei Benedettini denominata “Sagra San Giovanni 2024”
Rilevato che per la manifestazione è stata rilasciata autorizzazione in data 13 Agosto 2024;
Ritenuto necessario per le giornate sopraindicate, durante le quali sono previsti eventi di interesse per il pubblico, disporre, il DIVIETO DI VENDITA e ASPORTO di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine, nonché DI UTILIZZO di detti contenitori nell’area esterna a quella di svolgimento della manifestazione;
Valutata l’occasionalità e l’eccezionalità dell’evento;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggisull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare il combinato disposto degli artt.107 e 109 in base al quale vengono disciplinate le competenze dirigenziali attribuite ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato adottato il Nuovo codice della strada, ed in particolare:
- l’art. 5, comma 3 in materia di Regolamentazione della circolazione in generale;
- l’art. 7 in tema di Regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- l’art. 37 a disciplina dell’Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale;
- Il Decreto del Sindaco n. 7 del 22.07.2024 di nomina del Responsabile del Servizio;
ORDINA
Che dalle ore 18:00 del giorno 23 Agosto 2023 alle ore 00:30 del giorno 28 Agosto 2024 in occasione della manifestazione denominata “Sagra San Giovanni 2024”;
E’ FATTO DIVIETO
Agli organizzatori della manifestazione denominata “Sagra San Giovanni 2024” di vendere per asporto, distribuire ed omaggiare bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine da portare fuori dall’area della manifestazione stessa;
Conseguentemente è fatto divieto a chiunque di asportare bottiglie o altri contenitori di vetro e lattine dall’area di svolgimento della manifestazione.
Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di € 200,00.
La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di informazione e pubblicazione sul sito Internet del Comune di Orio Litta.
DISPONE
Che questa ordinanza venga notificata/trasmessa a:
- Prefettura di Lodi;
- Questura di Lodi;
- Comando Compagnia Carabinieri di Orio Litta
- Guardia di Finanza di Casalpusterlengo;
- All’organizzatore della manifestazione;
AVVERTE
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio
BERTOLASI PAOLA