Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 22, stabilisce che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi che non costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi e gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.